Misure temporanee per il contenimento dei consumi idrici e la prevenzione degli sprechi di acqua potabile

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Con Ordinanza Sindacale n. 24 del 24/07/2026 sono state adottate misure temporanee per il contenimento dei consumi idrici, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2026.

Data:

24 Luglio 2026

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Descrizione

A fronte dell'attuale andamento climatico e della riduzione delle precipitazioni, e considerato che il Comune di Laigueglia è inserito in un sistema idrico interconnesso particolarmente sollecitato durante la stagione estiva, il Sindaco ha adottato l'Ordinanza n. 24 del 24/07/2026 (Reg. gen. n. 90) recante misure temporanee per il contenimento dei consumi idrici e la prevenzione degli sprechi di acqua potabile.

 

L'ordinanza dispone, con decorrenza immediata e fino al 31 agosto 2026, su tutto il territorio comunale, il divieto di prelievo e consumo di acqua potabile fornita dagli acquedotti pubblici per tutti gli usi non riconducibili al consumo umano, domestico o ad attività imprenditoriali. In particolare è vietato:

 

– utilizzare acqua potabile per il lavaggio di cortili, piazzali, aree pavimentate e pertinenze, salvo comprovate esigenze igienico-sanitarie;

– utilizzare acqua potabile per il lavaggio di autoveicoli, motocicli e imbarcazioni, ad eccezione degli impianti professionali autorizzati dotati di sistemi di razionalizzazione o riciclo dell'acqua.

 

Il provvedimento invita inoltre cittadini, operatori economici, strutture ricettive e turisti ad adottare comportamenti improntati al massimo risparmio della risorsa idrica, ad esempio: irrigare giardini, orti e aree verdi private esclusivamente nelle ore serali o nelle prime ore del mattino; limitare il riempimento e il rabbocco delle piscine private e ogni altro utilizzo non essenziale; controllare, riparare e segnalare tempestivamente eventuali perdite; installare dispositivi per la riduzione della portata dell'acqua; riutilizzare, quando consentito, l'acqua per usi compatibili.

Alle strutture ricettive è richiesto di sensibilizzare gli ospiti verso un uso consapevole della risorsa idrica e ai concessionari del litorale (stabilimenti balneari, centri sportivi, associazioni) di limitare l'erogazione delle utenze idriche destinate a docce e lavapiedi.

 

La violazione dell'ordinanza comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa da 25 a 500 euro ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, fatte salve eventuali sanzioni penali.

 

Il testo integrale del provvedimento è disponibile in allegato.

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026

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